Chi
beneficia del bonus – I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014
percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilati - al netto del reddito
da abitazione principale - fino a 26 mila euro, purché l’imposta lorda dell’anno
sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Importo del
credito – Il
credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per
i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce
gradualmente fino a 26 mila. Il bonus (che non concorre alla formazione del
reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia
superiore all’importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Il
credito “rapportato al periodo di lavoro nell’anno”, dovrà essere calcolato in
relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni
lavorati nell’anno.
La
tempistica per il 2014 – I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari
a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò
non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli
stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni
del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il
credito spettante nel corso del 2014.
Il bonus va
anche ai contribuenti senza sostituto d’imposta – I soggetti titolari nel corso
dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono
erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento
del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si
è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in
compensazione, oppure richiederlo a rimborso.
Cosa fare
nel caso di credito non spettante – I contribuenti che non hanno i requisiti per il
ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a
26mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto
d’imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle
successive buste paga. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in
tutto o in parte non spettante dovrà restituirlo nella dichiarazione dei
redditi.